Il Consiglio federale si aspetta da tutte le imprese svizzere, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle attività che svolgono o dai settori in cui operano, che si assumano le proprie responsabilità in materia di diritti umani. Date le risorse di personale e le competenze talvolta limitate delle PMI, la gestione e la valutazione dei rischi di violazione dei diritti umani può rappresentare un onere significativo. Per questo motivo, la Confederazione le sostiene con misure e informazioni specifiche. Di seguito indichiamo in che modo questo discorso tocca le imprese in generale, e più in particolare le PMI, e quali sono i diritti umani che potrebbero essere compromessi da determinate attività economiche.
1. Informazioni generali
Le Nazioni Unite hanno adottato le Linee guida nel 2011. Le Linee guida costituiscono una tappa importante al fine di colmare le lacune in materia di good governance. Inoltre, rappresentano il quadro politico internazionale che definisce gli obblighi di protezione degli Stati e la responsabilità delle imprese nei confronti dei diritti umani. Le Linee guida non creano nuovi obblighi e si fondano su tre pilastri: l’obbligo di protezione da parte dello Stato, la responsabilità delle imprese e il ricorso ai rimedi giuridici.
La Svizzera difende l’attuazione delle Linee guida in tutto il mondo. Sul suo territorio questo impegno si ritrova in un Piano d’azione nazionale della Confederazione per l’attuazione delle Linee guida.
Il 15 gennaio 2020 il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione nazionale «Imprese e diritti umani» per il periodo 2020-2023 con l’obiettivo di migliorare la protezione dei diritti umani nel quadro delle attività economiche della Confederazione e delle imprese svizzere o con sede in Svizzera. Il piano comprende 35 misure e prevede le tre priorità riportate di seguito:
- comunicare le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese
- sostenere le imprese, in particolare le PMI
- assicurare la coerenza politica
2. Aspettative della Confederazione
Né il NAP né le Linee guida dell’ONU creano nuovi obblighi a livello giuridico. Stando alle Linee guida, la responsabilità di rispettare i diritti umani è una norma di condotta generale che dovrebbe essere rispettata da tutte le imprese. Il NAP sostiene le imprese nell’esecuzione di questa norma di condotta.
Le imprese svizzere attive all’estero possono doversi confrontare con contesti diversi e trovarsi in Paesi in cui lo Stato di diritto è debole, in zone di conflitto o che hanno appena superato un conflitto. Inoltre, le legislazioni nazionali non sono sempre conformi agli standard internazionali dei diritti umani. Per questo motivo, spetta alle imprese andare al di là delle legislazioni nazionali e prendere come riferimento gli standard internazionali (linee guida, OCSE, norme OIL ecc.). La procedura di diligenza è particolarmente importante nelle zone di conflitto o ad alto rischio; la Confederazione si aspetta che le imprese tengano conto delle circostanze locali e che adottino un approccio sensibile ai conflitti, basato sui diritti umani e attento ai problemi legati alla fragilità del contesto.
La responsabilità delle imprese si estende ai diritti umani e ai principi riconosciuti a livello internazionale, con particolare riferimento al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell’ONU, al Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali dell’ONU nonché ai principi relativi ai diritti fondamentali contenuti nelle otto convenzioni fondamentali dell’OIL. Inoltre, i meccanismi regionali del Consiglio d’Europa, in particolare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e i suoi protocolli aggiuntivi, rivestono grande importanza per la Svizzera. A seconda delle circostanze, le imprese sono tenute a rispettare norme supplementari. Questo principio si applica in particolare alle norme relative alle fasce più vulnerabili della popolazione, che comprendono le convenzioni volte a proteggere le popolazioni autoctone, le donne, le minoranze, i bambini e le persone disabili.
3. Dovuta diligenza
Il rispetto dei diritti umani non comporta per forza grossi oneri amministrativi e può essere integrato nei processi quotidiani. In un’analisi dei rischi, ad esempio, possono essere considerati anche i potenziali impatti negativi sui diritti umani. Anche i processi di sicurezza dei prodotti o i sistemi di gestione esistenti possono aiutarvi a identificare e prevenire le violazioni dei diritti umani. Esistono inoltre apposite certificazioni: la norma ISO 26000, ad esempio, propone alle aziende linee guida specifiche per operare in modo socialmente responsabile. I processi di dovuta diligenza in materia di diritti umani non devono essere perfetti fin dall’inizio. La gestione aziendale responsabile è un processo che non si compie dall’oggi al domani, bensì a lungo termine.
La dovuta diligenza deve essere commisurata ai rischi e al contesto aziendale e dovrebbe comprendere le seguenti misure:
- Integrare la governance responsabile e il rispetto dei diritti umani nella filosofia e nella gestione aziendale;
- Individuare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani concreti e potenziali;
- Eliminare, prevenire o attenuare tali impatti negativi;
- Monitorare l’attuazione e i risultati delle misure adottate (controlli dell’efficacia);
- Comunicare le misure adottate per ovviare a eventuali impatti negativi;
- Offrire rimedi adeguati o cooperare alla risoluzione dei problemi.
I diritti umani potenzialmente a rischio nel contesto della vostra attività economica dipendono dal vostro settore di attività, dall’ubicazione geografica, dalle materie prime utilizzate e dai vostri prodotti, servizi e partner commerciali.
Ecco esempi di diritti umani che possono risultare compromessi dalle attività economiche:
- Divieto della tratta di esseri umani e del lavoro forzato
Il responsabile degli acquisti di un’azienda svizzera visita i suoi principali fornitori in Asia orientale. Nei locali di uno di loro scopre che i lavoratori vivono sul posto, che i loro documenti di identità sono stati confiscati dal datore di lavoro e che devono rinunciare a gran parte del loro stipendio per coprire le spese di alloggio e rimborsare le spese di assunzione. Quando hanno cercato di opporsi a queste condizioni, il loro datore di lavoro avrebbe minacciato di picchiarli. Il responsabile degli acquisti decide di informare i propri superiori di questi indizi di lavoro forzato al fine di adottare le dovute misure, ad esempio parlando con il fornitore o avviando un audit. - Diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza
Nell’ambito della costruzione di una diga un collaboratore di un’azienda svizzera si reca in Africa centrale per assemblare le parti di una turbina. Sul posto osserva che l’azienda che costruisce la diga (il suo cliente) impiega quotidianamente guardie di sicurezza armate per proteggere il sito. Un giorno assiste a un conflitto tra residenti e agenti di sicurezza durante una manifestazione contro il progetto. Alcuni dimostranti vengono feriti dalle guardie. Il collaboratore segnala immediatamente l’accaduto al cliente affinché solleciti il suo fornitore di servizi di sicurezza ad aderire al Codice di condotta internazionale per le società di sicurezza privata (ICoC). Se questi incidenti dovessero ripetersi e senza essere riuscita a modificare la prassi dei suoi partner, l’azienda svizzera prenderà in considerazione l’ipotesi di interrompere la relazione commerciale.
Altri esempi di diritti umani (elenco non esaustivo):
- divieto di tortura;
- rispetto della vita privata e familiare;
- libertà di pensiero, di coscienza e di culto;
- libertà di espressione;
- libertà di riunione e di associazione;
- divieto di discriminazione.
Le aziende possono violare i diritti umani in tre modi distinti:
- Possono violare i diritti umani tramite le attività che esse stesse esercitano, ad esempio inquinando l’acqua potabile di un Comune con sostanze chimiche provenienti dai loro processi di produzione.
- Possono contribuire, insieme ad altri soggetti economici, a violare i diritti umani tramite le attività che esercitano, ad esempio se – per ottenere le loro merci in tempi brevi – inducono i fornitori a costringere i lavoratori a prestare lavoro straordinario non retribuito, violando così le disposizioni in materia di protezione del lavoro.
- Anche se non violano direttamente i diritti umani, possono contribuirvi indirettamente attraverso le relazioni che intrattengono con fornitori, clienti o partner commerciali.
Le imprese devono prevenire o attenuare gli effetti negativi per i diritti umani nelle tre situazioni di cui sopra.
Le vittime di abusi dei diritti umani dovrebbero avere accesso al risarcimento come stabilito nelle Linee guida. Questo può avvenire sotto forma di cessazione o prevenzione di future attività dannose, scuse formali o compensazioni. Le aziende svizzere, soprattutto quelle altamente esposte a rischi in materia di diritti umani, possono prendere in considerazione diverse procedure di reclamo, a scelta tra: meccanismi aziendali per i dipendenti e i gruppi di interesse esterni, condivisi con altre aziende o organizzati a livello di settore. Per meccanismo di reclamo s’intende un canale attraverso il quale le persone che si ritengono colpite da una conseguenza negativa possono lamentarsi. Questo canale potrebbe assumere la forma di una linea telefonica di assistenza o di una casella di posta elettronica. Le imprese possono anche collaborare con i punti di contatto nazionali per le Linee guida dell’OCSE dedicate alle imprese multinazionali (www.seco.admin.ch/pcn), che fungono da piattaforma di dialogo e da organismo extragiudiziale di mediazione.
4. Dovuta diligenza
Le PMI dispongono effettivamente di risorse umane e tecniche limitate, per cui la gestione dei rischi di inosservanza dei diritti umani può risultare problematica.
Alcune soluzioni praticabili:
- intrattenetevi regolarmente con le persone potenzialmente a rischio (p. es. dipendenti, clienti, fornitori o comunità locali) al fine di identificare e affrontare sul nascere eventuali impatti negativi;
- chiedete informazioni e consigli ad associazioni mantello o di categoria e coinvolgete gli esperti in materia (ONG, sindacati, consulenti per i diritti umani, ecc). Nel campo dei diritti umani esistono varie iniziative e programmi che forniscono un sostegno concreto alle imprese. Per maggiori informazioni rimandiamo alla nostra sezione Iniziative multi-stakeholder;
- collaborare con i vostri partner commerciali. Se si tratta di una grande azienda che impone specifici standard in materia di diritti umani, è possibile richiedere un’assistenza speciale.
- Leggete la nostra brochure dedicata alle piccole e medie imprese che riporta le Linee guida internazionali e fornisce una sintesi delle tappe necessarie per l’attuazione della dovuta diligenza in materia di diritti umani.
Sì, tutte le aziende possono esercitare un impatto negativo sui diritti umani e sono quindi potenzialmente interessate dal fenomeno. Rispettando la legislazione svizzera (in termini di sicurezza sul lavoro, tutela della salute, divieto di discriminazione, ecc.) potete essere quasi certi di non violare i diritti umani. La vostra azienda può però essere implicata indirettamente attraverso le relazioni con fornitori o clienti. Se nella catena di fornitura una determinata componente del vostro prodotto finale è frutto di lavoro minorile o forzato, dovete cercare di prevenire o attenuare le violazioni commesse dai vostri partner. Adottando un processo di dovuta diligenza potete identificare più facilmente i potenziali rischi e agire di conseguenza.
I seguenti aspetti sono particolarmente importanti nel contesto della procedura di dovuta diligenza relativa ai diritti umani:
- Approccio basato sulla priorità dei rischi: trattare in primo luogo gli eventi più gravi (entità, portata e carattere irrimediabile) e più probabili.
- Portata: analizzare le proprie attività nel quadro delle catene di approvvigionamento dirette e indirette e di ulteriori relazioni commerciali.
- Processi di gestione continua: identificare e migliorare in maniera continua i rischi, la situazione dei fornitori, i partner commerciali, i Paesi di approvvigionamento e i settori di attività. Nuovi rischi possono derivare dallo sviluppo di nuovi prodotti o di nuove relazioni commerciali.
- Altra prospettiva: valutare i rischi dal punto di vista di chi detiene i diritti e dei gruppi potenzialmente coinvolti senza focalizzarsi unicamente sui rischi per l’impresa.
Per ulteriori informazioni su la responsabilità sociale d’impresa: Portale PMI, Portale della Confederazione sulla RSI e Portale OECD (en)